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derivante da utilizzo improprio di similitudini, assonanze,
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di essi).
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Decreto
Legge 22 Maggio 1999 numero 185
(protezione del consumatore in materia di contratti a distanza)
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Art.1 - Definizioni.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni
o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito
di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita'
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti
a distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che,
senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto
tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate
dal presente decreto e' riportato nell'allegato I (omissis);
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica
o giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale
consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu'
tecniche di comunicazione a distanza.
Art.2 - Campo di Applicazione.
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza,
esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei
quali e' riportato nell'allegato II (omissis);
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art.3 - Informazioni per il Consumatore.
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto
a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse
o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della
prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione
del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello
stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene
in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione
continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale
deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo
chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica
di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare
i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore
e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con
il consumatore, a pena di nullita' del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una
comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma
1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche
la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
4.
Art.4 - Conferma scritta delle Informazioni.
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a
sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione
ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo
3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio
del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i
casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
consumatore puo' presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica
di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore
della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami.
Art.5 - Esercizio del Diritto di Recesso.
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto
a distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del
contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto
o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di
cui all'articolo 4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione
del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli
obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio
del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non
puo' esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1
e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata,
con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine
di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato
a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore
non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il
termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo
geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata,
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex
e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore
e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore
o della persona da questi designata, secondo le modalita'
ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione
del bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio
del diritto di recesso a norma del presente articolo sono
le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore
conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore.
Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile
e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore
e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto
di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente
coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui
ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare
al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente
versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del
bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita',
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art.6 - Esecuzione del Contratto.
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione
al fornitore. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione
da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilita', anche
temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore,
entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede
al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per
il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore,
da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto,
il fornitore non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa
da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti
o superiori.
Art.7 - Esclusioni.
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si
applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande
o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti
al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o
al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri
frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto
della conclusione del contratto il fornitore si impegna a
fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo
prestabilito.
Art.8 - Pagamento Mediante Carta.
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta
ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare
al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita
al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte
del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo
12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto
di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare
al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art.9 - Fornitura non Richiesta.
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore
in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui
la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva
in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata
risposta non significa consenso.
Art.10 - Limiti d'Impiego di talune Tecniche di Comunicazione
a Distanza.
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della
posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso
preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano
una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
Art.11 - Irrinunciabilità dei Diritti.
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto
legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione
in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal presente decreto legislativo.
Art.12 - Sanzioni.
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il
fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle
norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto
legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di
recesso da parte del consumatore secondo le modalita' di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti
minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre
1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono,
di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi
e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art.13 - Azioni Collettive.
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo,
le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art.14 - Foro Competente.
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile
e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore,
se ubicati nel territorio dello Stato.
Art.15 - Disposizioni Transitorie e Finali.
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al
presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo
9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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La Bottega di Comacchio S.a.s. di Fantinuoli
Anna. Sede operativa: Via Pescheria, 3 - 44022 Comacchio (FERRARA)
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Partita IVA 00976520387. Telefono e Fax ++39.(0)533.313040.
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